Statuto UCP Unione Counseling Professionale
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Articolo 1 (denominazione)
1. È costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra counselor professionisti denominata “UCP - Unione Counseling Professionale”
Articolo 2 (sede)
1. L’associazione ha sede nazionale in Firenze, viale Europa 185/b
2. L’associazione, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire sedi regionali dipendenti dalla sede nazionale.
Articolo 3 (scopo e oggetto)
1. L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) Definire il profilo professionale di Counselor per i propri associati.
b) Definire gli standard formativi che consentono l’accesso all’Associazione.
c) Rilasciare ai propri iscritti una attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.
d) Tutelare la specifica attività svolta dai Counselor professionisti.
e) Riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente articolo.
f) Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’associazione.
g) Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione dei soci.
h) Garantire la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.
i) Definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo.
j) Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
k) Vigilare sull’osservanza del codice deontologico, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
l) Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani che internazionali.
m) Favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione del counseling professionale.
n) Organizzare manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari, in forma diretta o indiretta
o) Realizzare pubblicazioni finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
p) Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counselor.
q) Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all’interno di più ampie associazioni europee.
r) Istituire a garanzia e tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per i cittadini consumatori come previsto dalla Legge 4/2013, per segnalazioni o per ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Articolo 4 (durata)
1. La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 5 (entrate e uscite)
1. Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) Quote associative annue.
b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
c) Contributi straordinari dei soci.
d) Proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per: ricerche, diritti d’autore, manifestazioni scientifiche e di promozione dell’attività di counseling professionale.
e) Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
f) Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione.
g) Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
h) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Le quote associative annue devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione dopo il 31 gennaio dell’anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. Le uscite dell’associazione sono costituite da:
a) Uscite per la gestione annuale dell’esercizio.
b) Uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell’associazione.
4. Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dal presente Statuto. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 6 (soci)
1. Sono Soci di diritto coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione, sottoscrivendo l'Atto notarile.
2. Possono aderire all’associazione come Soci ordinari tutti coloro che abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall’associazione attraverso l’emanazione di specifici regolamenti interni e abbiano superato la prova di valutazione professionale promossa dall’associazione stessa.
3. Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco degli iscritti.
Articolo 7 (doveri dei soci)
1. I soci sono obbligati:
a) All’osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto.
b) All’osservanza delle norme deontologiche fissate dall’associazione.
c) All’osservanza dei regolamenti interni fissati dall’associazione con particolare riferimento all’obbligo dell’aggiornamento permanente.
d) Al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
e) A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 8 (elettorato attivo e passivo)
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci.
2. L’elettorato passivo spetta a tutti i soci.
Articolo 9 (perdita della qualifica di socio)
1. La qualifica di socio può venire meno:
a. In caso di dimissioni volontarie: il Socio può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R. Ad eventuali richieste di re-iscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità alle disposizioni previste per l’iscrizione. La re-iscrizione sarà possibile solo a seguito di un aggiornamento professionale obbligatorio le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
d. In caso di condanna in sede penale passata in giudicato in riferimento a reati commessi nell'esercizio della professione.
e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 (organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’associazione:
a. L’Assemblea Nazionale
b. Il Consiglio Direttivo Nazionale
c. Il Presidente
d. Il Vicepresidente
e. Il Tesoriere
f. Il Collegio dei Probiviri
Articolo 11 (Assemblea Nazionale e Assemblee regionali)
1. I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche regionali ove istituite. Spetta ad ogni associato o partecipante maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo deliberante dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all'anno, a mezzo lettera di posta ordinaria o di posta elettronica in cui sia specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all’associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
4. I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all’associazione.
5. All'Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
a) L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dall’associazione;
b) L'approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;
c) Nomina fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);
d) Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
6. L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, e delibera con le stesse maggioranze, salvo quanto previsto dagli art. 20 (scioglimento) e 21 (modifiche dello statuto).
7. L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».
8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
9. Le Assemblee degli iscritti di ciascuna regione eleggono ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
10. Le Assemblee regionali possono essere convocate dal rispettivo Direttore Regionale, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché sull'ordine del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.
11. Quando le Assemblee Regionali sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
12. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell’associazione per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.
Articolo 12 (Consiglio Direttivo Nazionale e Direttori Regionali)
1. L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da 5 (cinque) membri.
2. Possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Statuto in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno:
a. Il Presidente
b. Il Vicepresidente
c. Il Tesoriere
d. Il Segretario
6. Queste cariche, come tutte le cariche dell’associazione, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
8. Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
9. Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.
10. Il Direttore Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza e dà esecuzione ai propri deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
11. Ai Direttori Regionali che non convocano gli iscritti della loro regione almeno due volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore.
Articolo 13 (competenze del Consiglio Direttivo Nazionale)
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie secondo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto;
b) Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;
c) Delibera sull'ammissione di nuovi soci ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
d) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
e) Redige i Regolamenti interni e può modificarli con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
g) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
h) Promuove, organizza e coordina le manifestazioni scientifiche, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
Articolo 14 (membri del Consiglio Direttivo Nazionale e rappresentanza legale)
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è il Presidente dell’associazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti singoli o categorie di atti nell’interesse dell’associazione.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
5. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente; conserva l'archivio sociale.
6. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’associazione, relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi. Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all’associazione ed esattamente è autorizzato ad operare sui conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
7. Il Tesoriere, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dall’elenco degli iscritti. La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull’importo dovuto.
Articolo 15 (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all’associazione è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.
2. Possono eleggere i membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Statuto.
3. Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l’associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni. Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti come disposto dal Codice Deontologico.
6. Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente dell’associazione nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione all’associazione è più remota.
7. Rendendosi vacante una carica sociale del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Probiviri elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Articolo 16 (procedimento disciplinare)
1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.
Articolo 17 (Comitato Scientifico)
1. Il Comitato Scientifico è la struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. È organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’associazione.
2. I nominativi dei componenti del Comitato Scientifico sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1 del presente Statuto nonché soggetti esterni all’associazione.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’associazione.
Articolo 18 (incompatibilità)
1. Non sussistono per i soci dell’associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere soci di altre associazioni di counseling direttamente o indirettamente concorrenti di UCP - Unione Counseling Professionale.
Articolo 19 (Codice Deontologico)
1. L'etica professionale degli iscritti all’associazione e le norme a cui attenersi sono richiamate nel Codice Deontologico.
Articolo 20 (Scioglimento dell’associazione)
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21 (Modifiche di Statuto)
1. Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.
Articolo 22 (Assicurazione RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale)
1.Tutti gli associati devono contrarre una polizza RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale secondo le modalità stabilite dal Codice Deontologico.
Articolo 23 (disposizioni per ulteriori garanzie)
1. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.
Articolo 24 (disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.
1. È costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra counselor professionisti denominata “UCP - Unione Counseling Professionale”
Articolo 2 (sede)
1. L’associazione ha sede nazionale in Firenze, viale Europa 185/b
2. L’associazione, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire sedi regionali dipendenti dalla sede nazionale.
Articolo 3 (scopo e oggetto)
1. L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) Definire il profilo professionale di Counselor per i propri associati.
b) Definire gli standard formativi che consentono l’accesso all’Associazione.
c) Rilasciare ai propri iscritti una attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.
d) Tutelare la specifica attività svolta dai Counselor professionisti.
e) Riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente articolo.
f) Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’associazione.
g) Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione dei soci.
h) Garantire la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.
i) Definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo.
j) Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
k) Vigilare sull’osservanza del codice deontologico, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
l) Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani che internazionali.
m) Favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione del counseling professionale.
n) Organizzare manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari, in forma diretta o indiretta
o) Realizzare pubblicazioni finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
p) Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counselor.
q) Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all’interno di più ampie associazioni europee.
r) Istituire a garanzia e tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per i cittadini consumatori come previsto dalla Legge 4/2013, per segnalazioni o per ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Articolo 4 (durata)
1. La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 5 (entrate e uscite)
1. Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) Quote associative annue.
b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
c) Contributi straordinari dei soci.
d) Proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per: ricerche, diritti d’autore, manifestazioni scientifiche e di promozione dell’attività di counseling professionale.
e) Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
f) Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione.
g) Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
h) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Le quote associative annue devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione dopo il 31 gennaio dell’anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. Le uscite dell’associazione sono costituite da:
a) Uscite per la gestione annuale dell’esercizio.
b) Uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell’associazione.
4. Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dal presente Statuto. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 6 (soci)
1. Sono Soci di diritto coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione, sottoscrivendo l'Atto notarile.
2. Possono aderire all’associazione come Soci ordinari tutti coloro che abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall’associazione attraverso l’emanazione di specifici regolamenti interni e abbiano superato la prova di valutazione professionale promossa dall’associazione stessa.
3. Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco degli iscritti.
Articolo 7 (doveri dei soci)
1. I soci sono obbligati:
a) All’osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto.
b) All’osservanza delle norme deontologiche fissate dall’associazione.
c) All’osservanza dei regolamenti interni fissati dall’associazione con particolare riferimento all’obbligo dell’aggiornamento permanente.
d) Al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
e) A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 8 (elettorato attivo e passivo)
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci.
2. L’elettorato passivo spetta a tutti i soci.
Articolo 9 (perdita della qualifica di socio)
1. La qualifica di socio può venire meno:
a. In caso di dimissioni volontarie: il Socio può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R. Ad eventuali richieste di re-iscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità alle disposizioni previste per l’iscrizione. La re-iscrizione sarà possibile solo a seguito di un aggiornamento professionale obbligatorio le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
d. In caso di condanna in sede penale passata in giudicato in riferimento a reati commessi nell'esercizio della professione.
e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 (organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’associazione:
a. L’Assemblea Nazionale
b. Il Consiglio Direttivo Nazionale
c. Il Presidente
d. Il Vicepresidente
e. Il Tesoriere
f. Il Collegio dei Probiviri
Articolo 11 (Assemblea Nazionale e Assemblee regionali)
1. I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche regionali ove istituite. Spetta ad ogni associato o partecipante maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo deliberante dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all'anno, a mezzo lettera di posta ordinaria o di posta elettronica in cui sia specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all’associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
4. I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all’associazione.
5. All'Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
a) L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dall’associazione;
b) L'approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;
c) Nomina fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);
d) Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
6. L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, e delibera con le stesse maggioranze, salvo quanto previsto dagli art. 20 (scioglimento) e 21 (modifiche dello statuto).
7. L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».
8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
9. Le Assemblee degli iscritti di ciascuna regione eleggono ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
10. Le Assemblee regionali possono essere convocate dal rispettivo Direttore Regionale, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché sull'ordine del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.
11. Quando le Assemblee Regionali sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
12. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell’associazione per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.
Articolo 12 (Consiglio Direttivo Nazionale e Direttori Regionali)
1. L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da 5 (cinque) membri.
2. Possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Statuto in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno:
a. Il Presidente
b. Il Vicepresidente
c. Il Tesoriere
d. Il Segretario
6. Queste cariche, come tutte le cariche dell’associazione, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
8. Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
9. Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.
10. Il Direttore Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza e dà esecuzione ai propri deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
11. Ai Direttori Regionali che non convocano gli iscritti della loro regione almeno due volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore.
Articolo 13 (competenze del Consiglio Direttivo Nazionale)
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie secondo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto;
b) Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;
c) Delibera sull'ammissione di nuovi soci ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
d) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
e) Redige i Regolamenti interni e può modificarli con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
g) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
h) Promuove, organizza e coordina le manifestazioni scientifiche, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
Articolo 14 (membri del Consiglio Direttivo Nazionale e rappresentanza legale)
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è il Presidente dell’associazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti singoli o categorie di atti nell’interesse dell’associazione.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
5. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente; conserva l'archivio sociale.
6. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’associazione, relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi. Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all’associazione ed esattamente è autorizzato ad operare sui conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
7. Il Tesoriere, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dall’elenco degli iscritti. La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull’importo dovuto.
Articolo 15 (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all’associazione è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.
2. Possono eleggere i membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Statuto.
3. Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 2, del presente Statuto.
4. Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l’associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni. Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti come disposto dal Codice Deontologico.
6. Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente dell’associazione nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione all’associazione è più remota.
7. Rendendosi vacante una carica sociale del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Probiviri elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Articolo 16 (procedimento disciplinare)
1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.
Articolo 17 (Comitato Scientifico)
1. Il Comitato Scientifico è la struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. È organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’associazione.
2. I nominativi dei componenti del Comitato Scientifico sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all’articolo 8, comma 1 del presente Statuto nonché soggetti esterni all’associazione.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’associazione.
Articolo 18 (incompatibilità)
1. Non sussistono per i soci dell’associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere soci di altre associazioni di counseling direttamente o indirettamente concorrenti di UCP - Unione Counseling Professionale.
Articolo 19 (Codice Deontologico)
1. L'etica professionale degli iscritti all’associazione e le norme a cui attenersi sono richiamate nel Codice Deontologico.
Articolo 20 (Scioglimento dell’associazione)
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21 (Modifiche di Statuto)
1. Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.
Articolo 22 (Assicurazione RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale)
1.Tutti gli associati devono contrarre una polizza RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale secondo le modalità stabilite dal Codice Deontologico.
Articolo 23 (disposizioni per ulteriori garanzie)
1. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.
Articolo 24 (disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.