Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
Caratteristiche e validità
Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 (L.
4/2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che offre ai
singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da una associazione
professionale un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.
Inoltre, così come precisato dall'art. 7 della L. 4/2013: al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
Il possesso di un attestato rilasciato da un'associazione professionale non rappresenta un requisiti necessario per l'esercizio dell'attività di counseling.
UCP rilascia ad ogni iscritto un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi così come previsto dall'art. 4 della L. 14 gennaio 2013, n. 4: un documento che attesta il possesso di specifici requisiti da parte dell'iscritto, così come definiti da Unione Counseling Professionale.
Secondo il Regolamento interno l’iscritto all’UCP deve ottenere, ogni tre anni, un numero di “Crediti di Aggiornamento” pari a 60 (sessanta). I crediti di aggiornamento sono stabiliti, per ogni singolo evento, dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato dall’UCP deve essere rinnovato entro il 31 marzo dell’anno successivo al compimento del triennio. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari, indipendentemente dalla data in cui l’attestato viene rilasciato la prima volta. È cura dell’iscritto, pena la decadenza dell’iscrizione, dimostrare di aver espletato l’aggiornamento professionale previsto informando l’Associazione. L’UCP si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento i crediti e la relativa documentazione di aggiornamento a ciascun iscritto.
Inoltre, così come precisato dall'art. 7 della L. 4/2013: al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
Il possesso di un attestato rilasciato da un'associazione professionale non rappresenta un requisiti necessario per l'esercizio dell'attività di counseling.
UCP rilascia ad ogni iscritto un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi così come previsto dall'art. 4 della L. 14 gennaio 2013, n. 4: un documento che attesta il possesso di specifici requisiti da parte dell'iscritto, così come definiti da Unione Counseling Professionale.
Secondo il Regolamento interno l’iscritto all’UCP deve ottenere, ogni tre anni, un numero di “Crediti di Aggiornamento” pari a 60 (sessanta). I crediti di aggiornamento sono stabiliti, per ogni singolo evento, dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato dall’UCP deve essere rinnovato entro il 31 marzo dell’anno successivo al compimento del triennio. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari, indipendentemente dalla data in cui l’attestato viene rilasciato la prima volta. È cura dell’iscritto, pena la decadenza dell’iscrizione, dimostrare di aver espletato l’aggiornamento professionale previsto informando l’Associazione. L’UCP si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento i crediti e la relativa documentazione di aggiornamento a ciascun iscritto.