Regolamento
(titoli di accesso, standard formativi di base, aggiornamento permanente, attestato di qualità e qualificazione professionale)
Regolamento originale in pdf
Articolo 1
1.Il presente regolamento ha lo scopo di definire, ai sensi dello Statuto dell’Associazione, i requisiti minimi richiesti per poter fare domanda di iscrizione all’associazione ed ottenere il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della L. 4/2013.
Articolo 2
1.Possono aderire all’associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
·Siano in possesso di un diploma di laurea
·Abbiano effettuato un percorso di formazione in counseling della durata non inferiore alle 400 ore
·Abbiamo effettuato un percorso di analisi personale non inferiore alle 25 ore
Articolo 3
1.Verificato il possesso dei requisiti minimi, l’aspirante socio deve sostenere e superare una prova di valutazione professionale.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal sostenere la prova tutti quegli allievi diplomatisi presso un istituto di formazione il cui corso è riconosciuto dall’UCP e che abbiamo sostenuto e superato l’esame interno all’istituto alla presenza di una commissione composta in tutto o in parte da membri dell’UCP.
Articolo 4
1.L’UCP riconosce l’ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca di Firenze come ente per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nell’ambito del counseling.
Articolo 5 (Aggiornamento permanente)
1.L’iscritto all’UCP deve ottenere, ogni tre anni, un numero di “Crediti di Aggiornamento” pari a 60 (sessanta). I crediti di aggiornamento sono stabiliti, per ogni singolo evento, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2.L’attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato dall’UCP deve essere rinnovato entro il 31 marzo dell’anno successivo al compimento del triennio. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari, indipendentemente dalla data in cui l’attestato viene rilasciato la prima volta.
3.È cura dell’iscritto, pena la decadenza dell’iscrizione, dimostrare di aver espletato l’aggiornamento professionale previsto informando l’Associazione. L’UCP si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento i crediti e la relativa documentazione di aggiornamento a ciascun iscritto.
4.Saranno riconosciuti ai fini dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente: a) La partecipazione a Convegni/Congressi scientifici organizzati dall’UCP in forma diretta o indiretta. b) La partecipazione a corsi, seminari, workshop, stage organizzati da enti formativi riconosciuti dall’UCP; c) La partecipazione a corsi di aggiornamento specifico in counseling non riconosciuti dall’UCP. I crediti sono attribuiti nel seguente modo:
a)Convegni/Congressi scientifici riconosciuti da UCP: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti).
b)Corsi di aggiornamento riconosciuti da UCP: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti).
c)Corsi di aggiornamento specifico in counseling senza riconoscimento di UCP: rapporto ore/crediti 1 a ½(es. 8 ore = 4 ore) –previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale UCP.
Gli eventuali crediti residui in eccesso non varranno per i trienni successivi.
5.In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono esclusi in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento permanente tutti quei soci che, nel triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:
a)Lungo-degenza e/o malattia. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie
b)Maternità e/o gravidanza: l’obbligo di aggiornamento viene ridotto a 20 crediti.
c)I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento per tutta la durata del loro mandato.
6.È parte integrante dell’aggiornamento professionale obbligatorio, sebbene non vi siano attribuiti crediti di aggiornamento, la supervisione professionale periodica.
1.Il presente regolamento ha lo scopo di definire, ai sensi dello Statuto dell’Associazione, i requisiti minimi richiesti per poter fare domanda di iscrizione all’associazione ed ottenere il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della L. 4/2013.
Articolo 2
1.Possono aderire all’associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
·Siano in possesso di un diploma di laurea
·Abbiano effettuato un percorso di formazione in counseling della durata non inferiore alle 400 ore
·Abbiamo effettuato un percorso di analisi personale non inferiore alle 25 ore
Articolo 3
1.Verificato il possesso dei requisiti minimi, l’aspirante socio deve sostenere e superare una prova di valutazione professionale.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal sostenere la prova tutti quegli allievi diplomatisi presso un istituto di formazione il cui corso è riconosciuto dall’UCP e che abbiamo sostenuto e superato l’esame interno all’istituto alla presenza di una commissione composta in tutto o in parte da membri dell’UCP.
Articolo 4
1.L’UCP riconosce l’ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca di Firenze come ente per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nell’ambito del counseling.
Articolo 5 (Aggiornamento permanente)
1.L’iscritto all’UCP deve ottenere, ogni tre anni, un numero di “Crediti di Aggiornamento” pari a 60 (sessanta). I crediti di aggiornamento sono stabiliti, per ogni singolo evento, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2.L’attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato dall’UCP deve essere rinnovato entro il 31 marzo dell’anno successivo al compimento del triennio. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso il computo degli anni solari, indipendentemente dalla data in cui l’attestato viene rilasciato la prima volta.
3.È cura dell’iscritto, pena la decadenza dell’iscrizione, dimostrare di aver espletato l’aggiornamento professionale previsto informando l’Associazione. L’UCP si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento i crediti e la relativa documentazione di aggiornamento a ciascun iscritto.
4.Saranno riconosciuti ai fini dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente: a) La partecipazione a Convegni/Congressi scientifici organizzati dall’UCP in forma diretta o indiretta. b) La partecipazione a corsi, seminari, workshop, stage organizzati da enti formativi riconosciuti dall’UCP; c) La partecipazione a corsi di aggiornamento specifico in counseling non riconosciuti dall’UCP. I crediti sono attribuiti nel seguente modo:
a)Convegni/Congressi scientifici riconosciuti da UCP: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti).
b)Corsi di aggiornamento riconosciuti da UCP: rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti).
c)Corsi di aggiornamento specifico in counseling senza riconoscimento di UCP: rapporto ore/crediti 1 a ½(es. 8 ore = 4 ore) –previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale UCP.
Gli eventuali crediti residui in eccesso non varranno per i trienni successivi.
5.In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono esclusi in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento permanente tutti quei soci che, nel triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:
a)Lungo-degenza e/o malattia. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie
b)Maternità e/o gravidanza: l’obbligo di aggiornamento viene ridotto a 20 crediti.
c)I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento per tutta la durata del loro mandato.
6.È parte integrante dell’aggiornamento professionale obbligatorio, sebbene non vi siano attribuiti crediti di aggiornamento, la supervisione professionale periodica.